IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'ufficio di assessore regionale e' incompatibile con quello di
consigliere regionale.
   2.  I  consiglieri  regionali  proposti per la nomina ad assessore
presentano,  all'atto  della  proposta,  le  proprie  dimissioni  dal
Consiglio,  che  le  accoglie  con lo stesso ordine del giorno con il
quale nomina gli assessori.
   3. Gli assessori regionali in carica alla entrata in vigore  della
presente  legge  devono,  entro  30  giorni,  optare tra l'ufficio di
consigliere regionale e l'ufficio di assessore.