IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'ufficio di assessore regionale e' incompatibile con quello di consigliere regionale. 2. I consiglieri regionali proposti per la nomina ad assessore presentano, all'atto della proposta, le proprie dimissioni dal Consiglio, che le accoglie con lo stesso ordine del giorno con il quale nomina gli assessori. 3. Gli assessori regionali in carica alla entrata in vigore della presente legge devono, entro 30 giorni, optare tra l'ufficio di consigliere regionale e l'ufficio di assessore.